Malasanità e risarcimenti

malasanita risarcimenti

Il tema della malasanità è un tema complesso e che ha delle delicate implicazioni sia dal punto di vista della salute, che dal punto di vista legale.
Capita abbastanza spesso di sentire episodi di malasanità piccoli o grandi, in alcuni casi anche molto gravi e che possono portare alla morte del paziente o alle infermità gravi.
In questi casi, però, la legge tutela il paziente vittima dell’episodio: è possibile intentare un procedimento per ottenere il riconoscimento del danno ed un risarcimento.
In tali casi, la cosa migliore da fare è sempre quella di contattare un avvocato esperto in malasanità per farsi assistere sul caso.

Ma che cosa si può fare concretamente per far valere le proprie ragioni?

Innanzitutto è possibile far valere la responsabilità medica, che consiste nella responsabilità di un danno cagionato dalla condotta colposa o dolosa del medico. Posto che la condotta dolosa, vale a dire il far del male intenzionalmente al paziente, è assai rara, nella maggior parte delle volte si tratta di errori, ovvero colpa a causa di imperizia, imprudenza o negligenza.
L’errore medico può risultare nella somministrazione della terapia sbagliata, nella diagnosi sbagliata, nella cura erronea che comportano un peggioramento delle condizioni della salute del paziente.

L’errore del medico si può manifestare in modi molteplici, anche per mezzo dell’omessa effettuazione di esami che, secondo la prassi, avrebbero potuto chiarire le condizioni del paziente; per mezzo di un intervento chirurgico condotto in modo errato o della cattiva gestione delle pratiche e cure successive ad un intervento.
La richiesta di risarcimento va inviata al medico, alla struttura sanitaria e, se si trattava di una struttura pubblica, anche all’ASL del territorio.

Quello che il paziente deve dimostrare è che si è rivolto ad una struttura medica o ospedaliera e di aver subito un danno. Per dimostrare di aver subito un danno è necessario farsi visitare da un medico legale che attesti l’esistenza di un danno e di un nesso causale possibile con la condotta del medico (o dei medici); il medico legale redige anche una perizia scritta che conferma i dubbi del cliente, o li smentisce. Non solo, deve anche allegare tutta la documentazione in suo possesso e chiedere all’ospedale la copia della cartella clinica.
L’Ente ospedaliero, una volta che abbia ricevuto la denuncia correlata di tutta la documentazione necessaria, aprirà il sinistro presso la Compagnia Assicurativa che li copre (e che è obbligatoria).

In genere un professionista incaricato dalla compagnia assicurativa deve effettuare una visita di controllo per riscontrare effettivamente la sussistenza dell’errore medico. A questo punto, se la visita accerta l’errore, segue la pratica di liquidazione per accordarsi sull’entità del risarcimento.

Se invece il professionista esclude l’errore, è necessario procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione al quale partecipano la struttura e l’assicuratore.
Il comportamento del medico in alcuni casi può integrare il reato di lesioni personali colpose, omicidio colposo se segue il decesso del paziente dovuto al suo errore.

Il risarcimento da malasanità può contenere sia i danni patrimoniali, vale a dire i danni che attengono direttamente al patrimonio e che possono essere conteggiati (danno emergente e lucro cessante, rispettivamente, ad esempio, l’insieme dei costi sostenuti per esami e cure e il mancato profitto derivante dal fatto che il soggetto sia rimasto vittima di un comportamento erroneo) che i danni non patrimoniali. Questi ultimi sono o possono essere il danno biologico, nel danno morale e nel danno esistenziale. La giurisprudenza in materia può identificare la presenza di uno o più di questi danni subiti dal soggetto.

L’entità del risarcimento va valutata seguendo alcune tabelle redatte appositamente soprattutto per calcolare il risarcimento riguardo alle singole lesioni fisiche. Il principio della c.d. personalizzazione del danno permette al giudice di aumentare leggermente il risarcimento in caso di danni non patrimoniali.