Il termine di prescrizione della multa

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In un precedente articolo abbiamo chiarito in quali casi è possibile fare ricorso contro la multa notificata oltre i termini nel quale si chiariva anche come individuare i tempi per la notifica della multa.

L’individuazione dei termini è di fondamentale importanza anche per poter valutare l’eventuale prescrizione della multa. Tuttavia il termine di notifica del verbale non deve essere confuso con il termine di prescrizione del multa.

Nello specifico, in caso di contestazione non immediata (cioè senza l’immediata identificazione del trasgressore da parte degli agenti accertatori) la multa deve essere notificata al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, estesi a 360 in caso di notifica ad un soggetto residente all’estero.

Il calcolo è molto importate poiché se il verbale viene notificato oltre tali termini è possibile ottenere l’annullamento del verbale presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

La prescrizione in materia di multa

Innanzi tutto va chiarito che per prescrizione si intende l’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge.

Per quanto riguarda le multe l’applicazione della prescrizione è disciplinata dalla legge 689/1981, nella quale si prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Questo significa che il termine di prescrizione della multa è di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto il termine inizia a decorrere dal momento in cui è commessa la violazione, tuttavia gli atti notificati successivamente alla commissione dell’infrazione fanno decorrere il termine dall’inizio.

Sulla base di quanto detto è un atto interruttivo della prescrizione, quindi se è intervenuta la notifica del verbale il termine di cinque anni deve essere calcolato a partire dalla data di notifica del verbale, data che come abbiamo visto non coincide necessariamente con la materiale ricezione dell’atto (ad esempio nel caso della notifica del verbale per effetto della cosiddetta compiuta giacenza).

Quindi la multa può considerarsi prescritta se:

  • Se decorrono cinque anni dalla data di commissione della violazione senza che nessun verbale sia notificato al trasgressore
  • Se decorrono cinque anni dalla notifica della multa e l’organo accertatore non ha avviato la procedura per la riscossione dell’importo previsto nel verbale

Come verificare se la multa è prescritta

Molto spesso si viene a conoscenza di una multa a seguito della notifica della cartella esattoriale, in questo caso la cartella potrebbe apparire notificata ampiamente oltre il termine di prescrizione di cinque anni.

Tuttavia occorre prestare molta attenzione, perché il fatto di non aver ricevuto nessun atto non esclude che il verbale, l’avviso di pagamento o un altro atto interruttivo della prescrizione sia stato validamente notificato facendo ripartire il termine di prescrizione della multa.

In questo caso per prima cosa è necessario escludere che la notifica della multa sia avvenuta per compiuta giacenza, pertanto è necessario contattare l’organo accertatore e chiedere copia delle relate di notifica del verbale al fine di escludere la notifica del verbale.

Come contestare la prescrizione della multa

Se è stato accertato che la multa è prescritta perché sono decorsi 5 anni dalla notifica del verbale o perché l’emissione della cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica del verbale è possibile agire per ottenere l’annullamento della cartella esattoriale. Nello specifico:

  • Impugnare la cartella esattoriale al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica della cartella
  • Richiedere direttamente all’agente della riscossione (ad esempio l’agenzia delle entrate) la sospensione della cartella per prescrizione della multa antecedente alla notifica della cartella.

Va sottolineato che la presentazione dell’istanza non interrompe in termine per la presentazione del ricorso contro la cartella.