Pignoramento presso terzi: è possibile farlo quando il lavoro è in agenzia interinale?

pignoramento presso terzi

Indipendentemente che si lavori presso un’agenzia interinale o qualora si venisse assunti tramite questo contratto di lavoro somministrato, il principale debitore rischierà il pignoramento presso terzi del suo stipendio mensile.

Di fatto, nel momento in cui un’azienda “utilizza” un lavoratore assunto tramite le agenzie di intermediazione, si assume la responsabilità di tutelarlo al pari di un suo qualsiasi dipendente. Lo stesso discorso vale nel caso in cui il collaboratore, abbia dei problemi relativamente ad un pignoramento di creditori.

I creditori potranno avvalersi dell’articolo 2049 del codice civile, che regola il comportamento e le responsabilità dei committenti e dei titolari del lavoratore. Indipendentemente dalla tipologia di contratto (determinato o indeterminato) poco importa, il concetto si applica in qualsiasi contesto.

Nonostante il contratto di somministrazione per sua natura potrebbe definirsi complesso strutturalmente, in quanto gli accordi in questo rapporto coinvolgono sia l’azienda che usufruirà del soggetto lavoratore che il lavoratore stesso, la Legge è piuttosto chiara:

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’utilizzatore (nonché l’azienda che ha selezionato il lavoratore tramite l’agenzia interinale), si dovrà assumere la responsabilità di danni ed eventuali altre responsabilità commesse nei confronti di terzi (pignoramento incluso).

Come funziona il pignoramento presso terzi e quando viene attuato

Per riassumere come funziona il pignoramento presso terzi, si fa riferimento all’articolo 543 del Codice Civile. Quest’ultimo prevede che il creditore dovrà notificare il terzo soggetto, nonché il debitore, di provvedere al pagamento dovuto nei termini e condizioni presenti nel precetto.

L’atto di precetto si definisce come un documento intimidatorio, in cui si invita il debitore ad adempiere ai suoi obblighi di pagamento, prima che l’ente creditore possa riscattarsi con il pignoramento presso terzi. Solitamente i tempi non sono inferiori ai dieci giorni, di fatto potrebbero variare in base al caso specifico.

Il pignoramento presso terzi viene applicato secondo un iter ben preciso:

  1. Il creditore invia l’atto di precetto al suo debitore.
  2. Dopo dieci giorni e ancor prima dei 90 da quando è stata inviata la notifica, il creditore potrà procedere legalmente al pignoramento presso terzi.
  3. Il soggetto terzo dovrà dichiarare i debiti che il soggetto inadempiente avrà accumulato nei confronti del creditore.
  4. In assenza di tale comunicazione, interverrà il giudice il quale in una udienza fissata appositamente, inviterà il terzo a presentarsi in aula.
  5. Nel caso in cui il debitore dovesse assentarsi o non confessare il debito, il giudice procederà legalmente per avviare il pignoramento.

L’atto di pignoramento presso terzi deve di conseguenza, contenere degli elementi indispensabili per essere validato. Nello specifico, ecco cosa dovrà contenere obbligatoriamente la documentazione sottoscritta dal Giudice:

  • L’intera somma dovuta al creditore.
  • Dichiarazione di domicilio oppure residenza, nel Comune dove è sito il tribunale di competenza dell’ente creditore.
  • L’invito svolto al debitore, al fine di comparare in aula con il giudice competente. Sul documento, non deve mancare la data che è stata fissata per l’udienza.

In assenza anche di un singolo elemento, l’atto di pignoramento potrà ritenersi nullo. Una situazione molto spesso ignorata e sottovalutata, anche se in realtà potrebbe accadere molto più frequentemente di quel che si crede.

Una volta arrivata la notificata al terzo, egli dovrà provvedere a rispondere ad essa tramite posta raccomandata con una dichiarazione contenente la conferma della cifra spettante all’ente, la data in cui verrà emesso il pagamento per saldare il debito e potenziali sequestri notificati in precedenza.

Questi sono gli unici casi per rispondere alla domanda “come funziona il pignoramento presso terzi”. Viene attuato quando il debitore risulta inadempiente, ovvero non provvede al pagamento del debito nei tempi previsti dal contratto.