Normativa per le case mobili nei campeggi e nelle strutture ricettive

case mobili

Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce la normativa per le case mobili: vediamo cosa dice in merito

La provvisorietà delle case mobili non si può desumere dalle finalità di alloggio temporaneo proprie delle strutture ricettive turistiche, come campeggi, camping o agriturismi.

La collocazione di un nucleo organizzato di questi manufatti, ad opera di un gestore, determina l’alterazione dell’area interessata, che non può essere definita ne precaria ne transitoria, nonché la creazione di una struttura ricettiva atipica, alla stregua di un villaggio turistico.

Nell’istante in cui le case mobili, così definite proprio perché provviste di ruote per essere spostate, vengono installate stabilmente al suolo, all’interno dell’area del campeggio, viene meno la loro mobilità e di conseguenza la precarietà dell’opera che permette la loro collocazione senza titoli edilizi.

Ciò fu evidenziato dal Consiglio di Stato nel corso della sentenza 1291/2016 di aprile.

Sottolinearono, inoltre, che la normativa riguardante la libera collocazione di case mobili nei campeggi era volta a favorire l’occupazione temporanea del suolo, specialmente da parte di turisti che impiegano tali mezzi per spostarsi da un luogo ad un altro ed a favorire la realizzazione di strutture stabili paragonabili a quelle alberghiere, senza titoli edilizi.

Inizialmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera e, era possibile collocare provvisoriamente camper, roulotte o altri manufatti mobili, nell’area di una struttura ricettiva all’aperto, e autorizzata dal legislatore senza la necessità di ottenere il rilascio di titoli edilizi. Questo perché i prefabbricati e strutture in genere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, magazzini e simili, venivano considerati come luoghi diretti a soddisfare esigenze temporanee. Quando sono dislocati in strutture ricettive all’aperto e destinate alla sosta di turisti, andranno altresì autorizzati per l’urbanistica, la paesaggistica e l’edilizia, ove necessario.

In un secondo momento, precisamente nel 2011, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’installazione temporanea di manufatti leggeri, camper e prefabbricati mobili non determina una trasformazione irreversibile del territorio e che quindi è consentita liberamente in strutture turistiche all’aperto per il soggiorno di turisti. Mentre, l’installazione stabile di strutture mobili destinate al pernottamento determina una trasformazione permanente del territorio, con la conseguenza che siano equiparabili a nuove costruzioni e che quindi necessitino di permessi. Se poi l’area è vincolata, per posizionarli serve anche il benestare dell’amministrazione preposta a tutelare il vincolo.

La normativa è ovviamente volta ad escludere la necessità di titoli edilizi per l’installazione provvisoria di strutture mobili destinate all’alloggio, come camper, roulotte o case mobili, da parte di forestieri che li utilizzano per spostarsi ad una struttura ad un’altra, avvalendosi poi dei vari servizi che i gestori delle strutture ricettive mettono loro a disposizione.