La Garanzia Legale Europea del Consumatore 

garanzia legale

La direttiva 1999/44 CE ha introdotto, nel mercato dei vari stati dell’Unione Europea, un sistema di norme al fine di rendere ‘uniforme’ il mercato interno per quanto concerne la disciplina dei beni di consumo. Scopo della direttiva, recepita in Italia nel 2000, è quello di garantire una protezione uniforme a tutti i consumatori europei, cercando di rimuovere tutti quegli ostacoli alla tutela dei consumatori e a rendere più efficiente il funzionamento del mercato unico.

La direttiva ha introdotto una ‘garanzia legale europea’ di due anni su ogni bene di consumo, ad esclusione di gas, elettricità e luce. La disciplina in questione pone diversi obblighi a carico del negoziante, allo scopo di assicurare una ferrea tutela al consumatore, maggiore rispetto a quella che fino a prima prevedevano le singole legislazioni nazionali.

I beni che vengono venduti a quest’ultimo devono essere idonei all’uso al quale sono preposti ed avere le qualità che il venditore ha presentato all’acquirente e che, si presume, abbiano determinato la sua scelta.

La conformità del prodotto è intesa in modo molto severo, per esempio con una scheda tecnica dettagliata che accompagna il prodotto e ne garantisce la qualità, come avviene per esempio in caso di acquisti in un negozio di arredamenti. La conformità potrà anche essere provata per mezzo di un esame in laboratorio, e deve rispondere alle qualità che sono state elencate e presentate nel prodotto al momento della vendita (materiali, ecc.).

Il difetto di conformità può essere anche l’errata installazione del prodotto, ovvero, laddove il prodotto dovesse essere installato con il fai-da-te, la carenza di adeguate informazioni ed istruzioni.

Per qualsiasi difetto che il prodotto presenti, il venditore è tento a rispondere, purché questo difetto venga lamentato dal cliente entro due anni dall’acquisto del bene (fa fede lo scontrino).

L’unico caso in cui il venditore non è tenuto a rispondere dei difetti di conformità è quello in cui il cliente, al momento dell’acquisto del bene, avrebbe potuto accorgersi subito della presenza dell’evidente difetto.

Il cliente avrà il diritto, a fronte del difetto di conformità riscontrato, a richiedere la riparazione del bene o la sostituzione del bene: avrà possibilità di scelta fra le opzioni tranne nel caso in cui la riparazione del bene risulti esageratamente costosa rispetto alla sostituzione, motivo per cui sarebbe da preferire quest’ultima.

Il venditore, qualora dovessero rifiutarsi di tutelare il cliente come previsto dalla disciplina europea in materia, dovrà sostenere le spese del cliente che si può rivolgere ad un terzo.