Sismabonus e ristrutturazione sono cumulabili? Scopriamo come usufruirne al meglio

sismabonus e ristrutturazione sono cumulabili

Sia il bonus sismabonus che quello di ristrutturazione sono cumulabili? Questa domanda viene fatta sempre più spesso, soprattutto perché in verità non c’è stata mai chiarezza sull’argomento. Si tratta in ogni caso, di due agevolazioni decisamente importanti. Esse permettono di far risparmiare un bel po’ su ristrutturazioni e migliorie da apportare alla propria abitazione (sia prima che seconda casa).

A dare risposta però, è la circolare numero 30 pubblicata il 22 dicembre dell’anno 2020. Dove al punto 4.4.3 viene specificato che il bonus ristrutturazione e sismabonus non sono cumulabili. Per usufruirne al meglio è bene rivolgersi ad un tecnico esperto del settore e farsi suggerire l’agevolazione più considerevole per i lavori da effettuare.

Non esiste dunque cumulabilità tra le agevolazioni edilizie (tra le due citate nell’articolo). Tanto che l’Agenzia delle Entrate va a sottolinearlo specificatamente in una lunga e corposa circolare. Essa ricorda al contribuente di dover adempiere obbligatoriamente ai requisiti e gli iter richiesti per far sì che la domanda del bonus sia accolta con successo.

L’unica eccezione è nel momento in cui vengano realizzati diversi interventi edilizi, tutti riconducibili a vari bonus. Il contribuente potrà a quel punto, usufruire di ogni agevolazione purché si rispetti il limite massimo di spesa che viene imposto per ogni progetto.

Naturalmente in fase di contabilità tutte le spese dovranno far riferimento ai molteplici interventi da fare con chiara correlazione al bonus previsto.

Restando sul tema della cumulabilità, possiamo affermare che l’unica correlazione tra il bonus sisma e quello di ristrutturazione si verifica nelle manutenzioni condominiali, nello specifico:

  1. Qualora nelle parti comuni di un edificio vengano eseguiti degli interventi di recupero inerenti al patrimonio edilizio (nonché bonus al 50%). Tutti gli altri interventi di recupero sempre del patrimonio edilizio ed effettuati sulle unità abitative individuali, allora i bonus sono cumulabili.
  2. Nel caso in cui sulle parti comuni di un edificio venissero eseguiti degli interventi di bonus al 110%, tutti gli altri interventi di recupero inerenti al patrimonio edilizio (sempre il famoso bonus 50%), allora su ogni unità abitativa non è prevista la cumulabilità delle due agevolazioni.

A chi rivolgersi per le pratiche di sismabonus e ristrutturazione

Per eseguire delle pratiche di sismabonus e ristrutturazione è possibile rivolgersi a qualsiasi società di ingegneria, che prendendo in carico la domanda si occuperà di redigere un piano di consegna e quindi poter terminare il lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

È bene affidarsi a dei veri professionisti in modo tale che le pratiche di uno dei due bonus possano risultare complete e senza errori.

L’elemento più importante da soddisfare per il Sismabonus al 90%, è che la casa soggetta ai lavori di ristrutturazione, si trovi nella zona sismica compresa nelle fasce “1,2 oppure 3”. La società di ingegneria provvederà a comunicare tutte le possibili detrazioni delle spese versate fruendo dell’agevolazione.

Per il bonus ristrutturazione la situazione è leggermente più complessa. Sempre la società a cui si fa affida affidamento per la pratica, elencherà tutti i documenti da produrre e presentare al fine di poter rientrare nei requisiti richiesti.

In linea di massima, innanzitutto la richiesta dev’essere effettuata durante la compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Nel modello Unico oppure nel modello 730 è essenziale specificare gli oneri già sostenuti. Quanto ai documenti da conservare in caso di controlli, troviamo:

  • Ricevute che attestino il pagamento dell’IMU (qualora sia dovuta);
  • Approvazione e accettazione dei lavori sottoscritta dopo una delibera in assemblea condominiale;
  • Ricevute fiscali e fatture che dimostrino le spese versate;
  • Se i lavori fossero stati effettuati da chi detiene l’immobile (qualora fosse differente dai familiari conviventi), si dovrà mostrare il documento che approvi e accetti l’inizio dei lavori.
  • Domanda di accatastamento inerenti agli immobili che non sono stati censiti.