Estensione degli obblighi di nomina del revisore nelle società a responsabilità limitata

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La nuova normativa in materia di crisi d’impresa è diventata finalmente legge e questo comporta dei mutamenti importanti anche nella disciplina dell’insolvenza nelle società a responsabilità limitata. La nuova legge sulla crisi d’impresa, il d.lgs. n. 14/2019 rubricato ‘Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza’, contiene alcune importanti novità che ogni società impattata dalla normativa dovrebbe conoscere e dovrebbe tenere sotto controllo.

Ci sono diversi punti nuovi all’interno della normativa in questione, uno in particolare in questo caso sarà oggetto di trattazione: stiamo parlando dell’estensione dell’obbligo di nomina dell’organismo di controllo per quanto riguarda le società a responsabilità limitata. Ma perché questo cambiamento? E che cosa comporta? Trattandosi di un punto importante nell’ambito della nuova normativa sulla crisi d’impresa, ne abbiamo parlato con gli esperti di Andrew & Sax, ( sito web revisionedibilancio.it) studio che aiuta le aziende nell’applicazione delle leggi riguardanti i bilanci societari. Ecco quello che ci hanno spiegato rispetto ai cambi della normativa.

 I cambiamenti normativi

Innanzitutto ci sono diverse domande che è bene porsi, come il motivo per il quale il legislatore ha pensato potesse essere opportuno estendere i casi di nomina del collegio o del revisore. Il nuovo codice della crisi d’impresa è da leggere nel contesto di un ampio novero di riforme strutturali della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dove si cerca in sostanza per quanto possibile di evitare e di prevenire la crisi e di poter intervenire velocemente ed in modo efficace, laddove la crisi si dovesse verificare.

La funzione di controllo, o organo di controllo interno, ha la funzione di garantire una gestione sana dell’impresa ed ha un ruolo importante in caso di crisi.

Il legislatore ritiene che anche le aziende più piccole, non solamente quelle grandi e strutturate, debbano essere dotate di un certo assetto organizzativo in modo da poter affrontare in modo ideale eventuali situazioni di crisi. L’organo di controllo quindi dovrebbe esistere anche all’interno delle società più piccole, come appunto le SRL e in questo senso si può leggere l’obbligo di nomina di un organo di controllo anche per le SRL.

In sostanza il legislatore vuole assicurarsi che ci siano efficaci organi di controllo in grado di cogliere per tempo gli indizi di una eventuale crisi e di lavorare per cercare di evitarla. Ecco perché il legislatore ha spinto perché anche le aziende piccole si dotassero di un sistema di controllo che nel caso di specie può consistere nel collegio sindacale o nel revisore legale o una società di revisione.

 Cosa ci dice la riforma

La riforma normativa non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, spetta quindi alle imprese scegliere la composizione dell’organo – se optare per un collegio sindacale, un sindaco, se rivolgersi ad una società di revisione o optare per un revisore legale dei conti-.

Il soggetto da nominare comunque va per legge iscritto presso il registro dei revisori legali del MEF e deve essere un soggetto che abbia le competenze tecnico-professionali idonee per svolgere un simile compito. Il suo lavoro deve essere sempre adeguatamente documentato (non si deve trattare di un organo di controllo di comodo che non svolge effettive attività di verifica). Il soggetto che controlla deve anche essere indipendente, il che significa che non deve avere conflitti di interesse o relazioni con soggetti interni all’impresa.

Il revisore contabile deve svolgere questa attività di controllo e revisione contabile in modo da tenere sempre sotto controllo l’impresa e saper cogliere eventuali segnali di future crisi per evitarle, se e per quanto possibile. Le verifiche in genere vanno fatte trimestralmente e si effettua la certificazione del bilancio di esercizio.