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Il regolamento e la procedura di conciliazione camerale

Il modello del servizio di conciliazione camerale è fissato nel ‘Regolamento unico di conciliazione’, redatto da Unioncamere nel maggio 2005. L’esistenza di questo documento garantisce l’omogeneità e l’uniformità del servizio offerto da tutte le Camere di Commercio d’Italia, sia dal punto di vista della procedura che da quello delle tariffe. Si tratta di linee guida per la gestione degli aspetti operativi della procedura, che rimane comunque flessibile e adattabile ad ogni singola controversia.

Quando si può ricorrere alla procedura di conciliazione: si può ricorrere alla conciliazione presso le Camere di Commercio per la soluzione di controversie commerciali/economiche, in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.Le parti in conflitto possono ricorrere alla conciliazione prima di iniziare una causa; per facilitare questa eventualità, viene spesso inserita già all’interno del contratto una clausola che prevede, in caso di controversia, il ricorso alla conciliazione. Può però anche accadere che, a processo già iniziato, le parti decidano di tentare la strada conciliativa, ponendo così fine (in caso di esito positivo) alla controversia dinanzi al giudice ordinario.

Come può essere attivata: la procedura di conciliazione può essere attivata sia dai consumatori che dagli imprenditori. Nel caso in cui il ricorso ad essa sia previsto da una clausola contrattuale, le parti arrivano di comune accordo al tavolo di conciliazione. Altrimenti, chi vuole avviare il procedimento deposita una domanda presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di pertinenza, indicando sinteticamente la tipologia della controversia, la materia del contendere, nonché le specifiche richieste. La Segreteria dello Sportello contatta la controparte, invitandola a rispondere entro 15 giorni: solo se questa accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore, scelto in un’apposita lista, e fissata la data dell’incontro, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’adesione.

Come si svolge: il conciliatore fissa l’incontro in una data concordata tra le parti. È possibile che gli incontri siano più di uno: compito del conciliatore, che può ascoltare le parti anche separatamente, è evitare che si crei un clima conflittuale e aiutare i contendenti a trovare una soluzione soddisfacente e condivisa da entrambi. Le parti partecipano all’incontro personalmente, solo in casi eccezionali possono inviare un proprio rappresentante.Possono invece farsi assistere da difensori, rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria, o da altre persone di fiducia. In ogni caso, la Segreteria deve essere avvisata in anticipo su chi  sarà presente all’incontro. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico, seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Come si conclude la procedura: al termine dell’incontro le parti e il conciliatore sottoscrivono un verbale di conciliazione. Nel caso in cui si sia giunti a un accordo, il verbale definisce la controversia e ha, per le parti, la medesima efficacia di un contratto. Nel caso in cui, invece, l’accordo non sia stato trovato, il verbale riporta l’esito negativo dell’incontro. Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e, se vogliono, possono rivolgersi al giudice ordinario.

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